Identificare le divergenze e trovare i punti in comune: questo l’obiettivo che si è dato il Comitato Scientifico di EFSA nel rivedere le prassi di valutazione del rischio ambientale come attualmente condotte nei gruppi (panel ) di EFSA: in tal senso è allora stata formata una task force con rappresentanti di 9 tra panel e unità scientifiche orizzontali di EFSA. Se è vero che i principi di base della valutazione del rischio ambientale sono semplici (identificazione della sorgente del rischio, ponderazione della probabilità e magnitudine del rischio necessaria per diventare pericoloso, valutazione dell’esposizione al rischio reale, e conclusioni sul grado di rischio) divergono però a seconda dei panel gli indicatori utilizzati e le piste seguite.
In genere, con valutazione del rischio ambientale (ERA) si intende “ un processo che valuti la probabilità degli effetti avversi sull’ambiente, con l’esclusione della salute umana, che accadono come risposta all’esposizione a uno o più agenti (chimici, fisici o biologici)”.
Solo 3 Panel hanno ad oggi Documenti Guida, che spiegano in modo dettagliato come effettuare la valutazione del rischio a coloro che richiedono l’approvazione di una sostanza per potere essere utilizzata alle condizioni di mercato: sono il panel OGM, Panel Salute delle Piante (PLH) e prodotti fitosanitari e loro residui (PPR).
A dire il vero ogni gruppo ha diverse esigenze di valutazione del rischio ambientale. In alcuni casi espressamente previsti dalla legislazione, EFSA è incaricata di rivalutare tale rischio. In altri casi invece, qualora non previsto dalla legislazione, sono altri gli organi europei deputati alla valutazione.
Le basi legislative generali
In accordo con l‘articolo 3 del reg. 178/2002, il processo di valutazione consiste nella valutazione del rischio. A seconda del caso, certe piante, sostanze, processi o alimenti/mangimi sono soggetti a una valutazione prima di essere commercializzati sul mercato interno. Inoltre, siccome alcuni prodotti autorizzati sotto la legislazione alimentare come additivi nei mangimi animali o pesticidi possono costituire un rischio per l’ambiente, EFSA dovrebbe valutarlo in accordo con la legislazione pertinente (considerando 37, reg. 178/2002/CE).
Panel BIOHAZARD La valutazione Rischi biologici trova riferimento nel reg. 1069/2007 CE sui sottoprodotti animali (by product) e materiali di scarto. Sebbene EFSA non sia richiesta tramite il suo panel BIOHARZARD di condurre una ERA, vi sono state cionondimeno opinioni dello stesso in passato (anno 2005, su effetto dei trattamenti di calore sul concime organico). Circa le sostanze usate per la decontaminazione microbiologica delle superfici, il reg. 853/2004 all’articolo 3 richiede solo l’uso di acqua calda per rimuovere eventuale contaminazione. Tuttavia tale articolo non dettaglia nello specifico come svolgere una ERA, sebbene costituisca la base per l’utilizzo di sostanze diverse dall’acqua. E sebbene la Commissione Europea richieda tale processo al fine di evitare contaminazioni con l’ambiente.
Il panel OGM recentemente ha adottato 2 opinioni –sottoposte a Consultazione Pubblica- circa la valutazione ambientale del rischio (ERA). Nel primo documento si aggiornano la Guida per la ERA del 2006 sugli OGM. Nel secondo documento si forniscono indicazioni su come valutare il rischio potenziale degli OGM su organismi non target. La legislazione in materia deriva dalla necessità, in caso di immissione deliberata sul mercato, di effettuare una ERA (a norma della Direttiva 2001/18 CE). La valutazione è complessa e richiede di considerare effetti diretti e indiretti, immediati e futuri, sull’ambiente e sull’uomo. Il notificante che intende immettere sul mercato OGM, deve predisporre per EFSA una valutazione completa del rischio ambientale. L’Allegato II della Direttiva dettaglia come condurre un’ERA, e il Documento Guida di EFSA precisa ancora meglio.
Il Panel PPR (prodotti fitosanitari e loro residui) ha organizzato nel 2010 un workshop sulle opzioni per limitare i danni ambientali da pesticidi, e sta sviluppando un nuovo documento guida, rivedendo le attuali linee guida. Il regolamento 1107/2009 che prende il posto della direttiva 91/414 CE è il quadro legale di riferimento e richiede una ERA in carico al richiedente. Uno Stato Membro effettua un primo screening, con valutazione dei dati sottoposti in un dossier. Ne deriva un Draft Assessment Report che viene poi revisionato dal EFSA. Infine le sostanze attive vengono approvate dagli Stati Membri al Comitato Permanente sulla Filiera Alimentare e la Salute Animale, votando la proposta della Commissione, che a sua volta si basa sul parere sicentifico di EFSA, ma considerando anche rilevanti aspetti socioeconomici di interesse per la produzione alimentare e mangimistica.
Il Panel PLH ha sviluppato un Documento Guida per una valutazione armonizzata sulle malattie vegetali che possono costituire un rischio per l’ambiente, ma sta ancora lavorando dopo aver identificato il bisogno di ulteriori e più dettagliate indicazioni.
Il panel sugli additivi per mangimi (FEEDAP) ha sviluppato un quadro di valutazione per verificare la sicurezza ambientale di additivi o loro metaboliti che ci si attende vengano diffusi nell’ambiente. La legislazione di riferimento è la Direttiva della Commissione Europea 2001/79. Il motivo della richiesta di un’ERA . Il Regolamento 1831/2003 stabilisce procedure per l’autorizzazione sul mercato di additivi mangimistici e stabilisce i requisiti per condurre una ERA.
|
|
OGM
|
PPR
|
PLH
|
FEEDAP
|
BIOHAZ
|
|
Legislazione di riferimento
|
Dir.2001/18 CE
Reg. 1829/2003 CE
Direttiva 2009/41 sull’uso di micro-organismi GM
|
Reg. 1107/2009 CE (direttiva 91/414 CE)
|
Dir. 2000/29 CE (in revisione)
|
Dir 2001/79 CE
Dir. 1831/2003 CE
Reg. 429/2008 CE (regole specifiche)
|
Reg. 1069/2009 CE (ABP)
|
|
SCOPO
|
Protezione ambiente e uomo da effetti indiretti o diretti, a breve o a lungo termine da immissione deliberata OGM
|
Protezione consumatori e lavoratori esposti a pesticidi e metaboliti
|
Protezione contro l’introduzione nella comunità di organismi dannosi alle piante
|
Protezione ambiente nel tempo di sostanze che possono essere sversate tramite il metabolismo animale
|
Protezione nella gestione degli scarti e dei sottoprodotti animali; protezione da potenziali effetti avversi di sostanze per rimuovere batteri da superfici
|
|
ERA richiesta dalla legislazione
|
SI
|
|
NO ( standard internazionali di default), forse in adozione dal 2012 entro la nuova strategia sulla salute vegetale della Commissione Europea
|
SI
|
NO (si afferma che le disposizioni devono rispettare la legislazione UE).
|
|
|
Guidance Document on ERA
|
SI (costantemente aggiornati)
|
SI (della CE e poi rivalutato da EFSA). Vi sono diversi documenti
|
IN SVILUPPO (inoltre, il reg. 1831/2003 e il reg. 429/2008 dettagliano come condurre la valutazione del rischio ambientale).
|
SI (la più recnete è del 2008 EFSA-Q-2008-408)
|
Gestione rifiuti e sottoprodotti animali: ll reg. 142/2011 fornisce un format standard con istruzioni per sottoporre un dossier di valutazione. Nel 2010 il panel ha inviato commenti per predisporre un nuovo format per le richieste commerciali.
Sostanze per decontaminazione batterica superfici: il panel ha rivisto un Documento Guida precedente (
|
|
|
Coinvolgimento stakeholders
|
SI
|
SI
|
SI
|
SI
|
Si (non per gestione degli scarti e sottoprodotti animali)
|
|
Review of current practices of environmental risk assessment within EFSA
Technical report