E' stata formalmente abrogata la direttiva 89/396/CEE, che nel tempo aveva subito sostanziali modifiche, e che lasciava scoperta-complice la direttiva 13/2000 su ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Infatti la direttiva 13 del 2000 non prevede indicazioni in merito all’identificazione delle partite, che pure rappresenta un tema sentito da parte di vari attori della filiera alimentare per una migliore informazione sull’identità dei prodotti .Costituisce pertanto una fonte di informazione utile, in caso di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.
L’indicazione della partita viene determinata dal produttore, dal fabbricante o confezionatore del prodotto o dal primo venditore stabilito all’interno dell’UE. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
La direttiva stabilisce che una derrata alimentare può essere commercializzata solo se è accompagnata da un’indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
L’indicazione non è tuttavia necessaria nei seguenti casi:
1) quando i prodotti agricoli all’uscita dall’azienda agricola:
- sono venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
- sono avviati verso organizzazioni di produttori;
- sono raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
2) quando sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari:
- non sono preconfezionate;
- sono confezionate su richiesta dell’acquirente;
- sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;
3) per le confezioni o i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
4) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni figura sulle confezioni multiple.
Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.
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