Nuovo Regolamento su informazioni alimentari ai consumatori: svolta in Europa 

  • Pubblicato il: 22/11/2011 

  • Normativa

  • Food security 

Il campo di applicazione riguarderà tutti i prodotti confezionati, o somministrati  dagli operatori alimentari ad ogni livello della filiera alimentare, laddove vi sono alimenti da fornire al consumatore finale, inclusi alimenti di ristorazione e catering e mense. In caso di alimenti sfusi, gli operatori di filiera intermedi dovranno passare tutte le informazioni- quando rilevanti- per garantire la corretta applicazione del regolamento, e lo stesso dicasi nel caso di alimenti preconfezionati (art. 8, p. 6-7). Ma nel caso della vendita di prodotti non preconfezionati, gli obblighi di informazione al consumatore finale/etichettatura decadono, ad eccezione però degli allergeni (art. 9, art. 44).

Il carattere delle etichette dovrà essere uniformato: almeno 1,2 millimetri per ogni indicazione, in modo da favorire la leggibilità (salvo in confezioni particolarmente piccole, sulle quali può essere ridotto il carattere); poi l’etichettatura dovrà includere aspetti nutrizionali critici (per 100 gr/ml, e su base volontaria, per porzione) per il mantenimento di un buono stato di salute, come contenuto energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale. Nel caso di confezioni con superfice inferiore a 10 cm2, andranno indicati solo elementi essenziali come la denominazione di vendita, gli allergeni, il peso netto, la data di scadenza.

 Allergeni

All’articolo 21 si specifica che gli allergeni dovranno essere messi in particolare rilievo entro il campo visivo, in modo da risaltare rispetto alle altre informazioni (colore di carattere diverso), e favorire una maggiore protezione dei consumatori.

Etichettatura nutrizionale

Diventerà obbligatoria  l’indicazione dei 7 elementi sopra indicati. In aggiunta, si potranno indicare in etichetta altri nutrienti, su base volontaria, che sembrano particolarmente promettenti per la salute umana:  grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi, polialcoli, amidi, fibra, minerali e vitamine se contenuti in quantità significative come definite dal punto 2 della parte A dell’Allegato XIII. Ciò dovrebbe consentire di evidenziare non solo il rispetto di soglie “negative” che permettano il miglioramento della formulazione dei prodotti (abbassando i grassi, gli ziccheri, il sodio...), ma anche di evidenziare il contenuto “positivo” di alcuni nutrienti.  In ogni caso le informazioni volontarie non dovranno andare a detrimento dello spazio assegnato alle informazioni obbligatorie (art. 36). Nel caso di indicazioni nutrizionali sulle porzioni, la Commissione potrà decidere, tramite atti delegati, se descrivere l'entità delle porzioni rispetto alle diverse categorie alimentari in modo da garantire una più trasparente informazione ed una maggiore tutela del consumatore. Misure addizionali di informazione ai consumatori, una volta che la Commissione Europea si sia sincerata di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, potranno essere appoggiate tramite loghi, simboli e immagini. Questo a patto che vi sia una “equivalenza” nel passare il messaggio rispetto a numeri e parole, e che i messaggi siano scientificamente validati e socialmente accettati (art. 9, p.3., art. 35).

 

Origine

L’obbligo di indicazione di origine viene poi introdotto (art. 26) per carni suine, avicole e ovine, inoltre, in caso di un ingrediente principale che abbia una origine diversa rispetto a quella del prodotto finito, l’origine diversa va opportunamente indicata. Inoltre, su alcuni alimenti la Commissione ha tempo 5 anni per decidere come muoversi  (carni di altro tipo, latte, latte come ingrediente in latticini, prodotti non trasformati, prodotti monoingrediente, ingredienti alimentari che rappresentano più del 50% del prodotto finale). Inoltre (art. 39), gli Stati Membri potranno introdurre ulterior misure d’obbligo per indicare il paese d’origine o il posto di provenienza di alimenti, una volta provato un legame tra certe qualità dell’alimento e la sua origine di provenienza. Notificando tali misure alla Commissione, gli Stati Membri dovranno fornire evidenza che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo a detta indicazione di informazioni.

Alcolici e stimolanti

Tutte le bevande che hanno un titolo volumetrico di alcol maggiore dell’1,2% dovranno indicarlo. Dovranno avere una apposita etichettatura per proteggere i consumatori, in particolare, le bevande con caffeina (cd Energy drink) diverse da caffè o tè-nei quali ci si attende una ordinaria presenza di caffeina. L’indicazione sarà: “ad alto contenuto di caffeina: sconsigliato per bambini e donne incinta”( quando il tenore di caffeina superi i 150 mg/l)

L’entrata in vigore. Le fasi.

Se il testo nel suo insieme entrerà a regime il 13 dicembre 2011, in ragione del periodo transitorio concesso per permettere l’adeguamento delle etichette non si applicherà fino al 13 dicembre del 2014 (3 anni).

Vi sono però alcune disposizioni particolari:

-          I requisiti circa la dichiarazione nutrizionale (Punto 1 articolo 9(1)) si applicheranno tra 5 anni (13 dicembre 2016)

-          Requisiti particolari perla designazione di carne tritata si applicheranno dal 1 gennaio 2014 (Parte B, Allegato IV)

-          Circa l’obbligo di indicazione di origine per carne suina, di pollame e ovina, le nuove misure legislative  dovrebbero essere adottate dalla Commissione per il 13 dicembre 2013

-          Entro il 13 dicembre 2014 poi la Commissione dovrà presentare rapporti circa l’indicazione obbligatoria per: carni di altro tipo, latte, latte come ingrediente in latticini, prodotti non trasformati, prodotti monoingrediente, ingredienti alimentari che rappresentano più del 50% del prodotto finale (art. 26.5)

-          Entro il 13 dicembre 2013 la Commissione dovrà pubblicare un rapporto per evidenziare come intende gestire l’indicazione obbligatoria dell’origine della carne quando venga usata come ingrediente (art. 25)

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